Art. 27.
(Procedura di negoziazione).

      1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 24, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 25 si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
      2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 25, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
      3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine

 

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di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale.
      4. L'ipotesi di accordo negoziale è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella legge finanziaria.
      5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del presente articolo, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; il prescritto parere del Consiglio di Stato non è vincolante. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro tre mesi dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.
      6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie indicate dal medesimo decreto, possono essere conclusi accordi negoziali decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato individuano esclusivamente i criteri applicativi delle disposizioni del citato decreto. Gli accordi negoziali decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rap
 

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presentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.